martedì 29 ottobre 2013

REQUISITI MINIMI DI LEGGE DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELL'IMPRESA A CUI AFFIDARE I LAVORI

 Oggi vorrei introdurvi sui requisiti minimi di legge che dovete considerare nella scelta di un'impresa, poiché nella mia esperienza spesso mi trovo di fronte a clienti del tutto ignari delle norme che regolano un'impresa edile, molto importanti non solo ai fini dell'azienda stessa, ma anche ai fini del utente finale in quanto garantiscono un minimo di serietà di chi viene a realizzare in casa vostra i lavori.
Troppo spesso l'edilizia è stata considerata come "serbatoio di lavoro" dove chiunque si accingeva a fare qualunque cosa senza avere le capacità pratiche ed organizzative e senza neppure i requisiti di legge necessari.
Per una valutazione a tuttotondo si devono considerare i seguenti punti:

1) Iscrizione all'albo camera di Commercio= vi sono tutte le informazioni della ditta, quindi amministrazione sede legale dipendenti

2) D.U.R.C = Documento unico di regolarità contributiva, dove vi sono i numeri d'iscrizione INPS, INAIL, Cassa edile (se è un impresa) Periodo di validità

Per i lavori privati in edilizia, la validità del DURC è di quattro mesi dalla data del rilascio ed il DURC può essere utilizzato per tutti i lavori edili privati effettuati dall'azienda durante il periodo di validità del certificato. 
Sempre validità di quattro mesi il DURC rilasciato per i benefici normativi e contributivi, concessi da Enti/P.A. diversi da Inps e Inail e per le agevolazioni/finanziamenti/sovvenzioni pubbliche. 
Per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonchè nel caso di servizi/attività in convenzione o in concessione, la validità è trimestrale ed è relativa allo specifico appalto ed alla fase per la quale il DURC è stato richiesto (stipula del contratto, pagamento di SAL, collaudo, etc.). 
In particolare, ha validità trimestrale il DURC rilasciato ai fini:
della verifica della dichiarazione sostitutiva
dell'aggiudicazione
della stipula del contratto
dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture)
dell'acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell'affidamento diretto
dell'attestazione SOA
dell'iscrizione all'albo fornitori
Il DURC rilasciati ai fini della verifica della dichiarazione sostitutiva e dell'aggiudicazione possono essere utilizzati anche per la stipula del contratto, se sono ancora in corso di validità. 
Il DURC rilasciato ai fini dell'acquisizione in economia di beni e servizi con affidamento diretto, durante il periodo di validità trimestrale, può essere utilizzato nei confronti di più Stazioni Appaltanti/AP, a condizione che l'oggetto della prestazione resa nel contratto sia il medesimo (la finalità è quella di semplificare le operazioni di affidamento e pagamento di questi contratti pubblici che hanno complessità tecnica e rilevanza economica minori). 
Ha inoltre validità trimestrale il DURC rilasciato per l'attestazione SOA e per l'iscrizione all'albo fornitori. 
Un DURC richiesto per una determinata finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso. Pertanto, è da ritenersi illegittimo l'uso, nei contratti pubblici, di un DURC rilasciato per altre tipologie (es. lavori privati in edilizia, agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni). 
Fermo restando l'obbligo di acquisire il DURC per ogni singola fase dell'appalto, qualora tra la stipula del contratto ed il primo pagamento o tra due successivi pagamenti intercorra un periodo superiore a 6 mesi, deve essere richiesto comunque un nuovo DURC allo scadere dei 180 giorni (e non allo scadere del DURC precedentemente emesso). 
Se invece tra le due fasi del contratto intercorre un periodo inferiore ai 6 mesi, il nuovo DURC dovrà essere richiesto solo in occasione della fase successiva (ancorchè é quello precedente sia già "scaduto"). 

3) Gli adempimenti del decreto 81 /2008 " testo unico sicurezza"

- Valutazione dei rischi (chimico, movimentazione manuale dei carichi, vibrazioni,rumore)
- Formazione ed informazione dei lavoratori dipendenti 
- Presenza di un R.S.P.P (responsabile servizio prevenzione e protezione) può essere il titolare stesso per aziende con meno di 10 dipendenti
- Medico competente (con valutazione d'idoneità per ogni lavoratore) ed un programma sanitario adeguato
- responsabili servizio primo soccorso e antincendio con nomina e corso
- R.L.S o R.L.S.T (rappresentanti dei lavoratori della sicurezza in azienda i primi,rappresentanti dei lavoratori territoriali della sicurezza i secondi:

Tutti gli aspetti del punto 3 vanno a confluire nel P.O.S (piano operativo di sicurezza) che dovrebbe essere richiesto per ogni tipologia di lavoro edile sempre, che contestualmente all'inizio di qualsiasi lavoro edile andrebbe presentato.

Questo piccolo vademecum serve non solo per informare cosa ricercare in un azienda per verificarne la serietà almeno formale (già un parametro utile) ma anche per tutelare i committenti che in caso di controllo ispezione sui cantieri di ispettori dell'ASL, della Direzione provinciale del Lavoro non incorrere in pesantissime sanzioni oltre al blocco dei cantieri.

Naturalmente c'è anche altro ma ho cercato di riassumere per non essere prolisso oltre ogni limite, comunque se ci fossero delucidazioni o richieste particolari cercherò di essere d'aiuto, sono a disposizione per qualunque domanda

lunedì 28 ottobre 2013

MOTIVAZIONE CHE MI HANNO SPINTO AD APRIRE QUESTO BLOG

Sono un appassionato lettore di vari blog e portali di discussione principalmente legati all'edilizia e ciò che mi ha spinto ad aprire un blog come questo è dato dal fatto che troppo spesso ho trovato intorno alla  professione dell'edile molta incomprensione, causata dall'eccessiva complessità della legislazione italiana, cercando di dare un valido supporto a chi è in difficoltà a chi sta comprando una casa nuova o sta ristrutturando la propria.