domenica 5 gennaio 2014

DAL VOLUME DELL'IMMOBILE ALLA RENDITA CATASTALE ALLA I.U.C. parte 2 (Le classi catastali degli immobili).

L'altra volta, iniziando il discorso che ci porterà alla famosa I.U.C la nuova imposta Comunale sugli immobili, abbiamo ripreso il discorso progettazione con decreti ministeriali che fissano dei parametri di igiene e salubrità intorno a cui ruota un po' tutta l'edilizia. il Decreto Ministeriale in questione era quello del 5 luglio 1975.
In seguito per riassumere con un esempio pratico le normative ho postato le immagini interne di un'abitazione tipo realizzata da me; inoltre ho introdotto la parte Catasto (ora di competenza dell'Agenzia delle Entrate) a cui obbligatoriamente ogni immobile deve essere censito per fini fiscali.
Per iniziare è stato introdotto la procedura del PREGEO dove con apposita strumentazione topografica si realizza un rilievo della zona intorno al nostro fabbricato; poi è stata visionata la parte che più interessa a noi il DOCFA poiché produce i documenti che a noi più interessano , come cittadini, ossia le planimetrie del fabbricato e le visure catastali dell'immobile che ne definiscono i vani (la consistenza) la categoria e classe catastale (ad esempio A/2 classe 1) e la rendita catastale dell'unità immobiliare medesima (ad esempio 650€).
In questo post volevo parlarvi delle classamento catastale per chiarirvi meglio la realtà effettiva.

L'accatastamento degli immobili viene gestito da liberi professionisti (Geometri in primis, ma anche Architetti, Ingegneri e periti edili), che visti i  P.d.C. (Permessi di Costruire), o le D.I.A (Dichiarazione d'inizio attività) o le vecchie Concessioni edilizie (nel caso di ristrutturazione di vecchi fabbricati) affinché corrisponda con i permessi di costruire presentati nel Comune.

Qui di seguito iniziamo la descrizione della classi catastali con la relativa descrizione e i gruppi in cui si suddividono le classi catastali:

GRUPPO A (IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA)
In questo gruppo sono riportate tutte le abitazioni e gli uffici e si dividono in 10 classi
  • A/1 = Abitazioni di tipo signorile: unità immobiliari appartenenti a fabbricati, ubicati in zone di pregio, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura e dotate d'impianti e servizi di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale. Superficie commerciale superiore ai 240 mq, dotato di almeno 3 servizi igienici, ampi spazi comuni ubicato in stabile con possibilità di ascensore e portineria. Solitamente sono appartenenti ad edifici, anche plurifamiliari, ubicati in zone di pregio o in località signorili centrali, caratterizzati da ottima esposizione prevalente, ricco grado di finimento, grande ampiezza media dei vani, completezza degli impianti. In taluni casi possono far parte di questa categoria anche mini-appartamenti ricavati dal frazionamento di ville, qualora si trovino in zone di particolare pregio o prestigio. Nei fabbricati ai quali appartengono le abitazioni di tipo signorile è ammessa la compresenza delle categorie C/6, C/1, A/10 o D/5. Le unità immobiliari urbane attribuibili a questa categoria sono davvero poche, anche perché non si deve tener conto solo dell'edificio o della unità immobiliare ma anche della zona di ubicazione e dell'esposizione prevalente.
  • A/2 = Abitazioni di tipo civile: unità immobiliare appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondenti alle locali richieste di mercato per i fabbricati di tipo residenziale. Possono essere mini-alloggi di consistenza notevolmente inferiore a quella propria di abitazioni di tipo civile e fabbricati a schiera, con caratteristiche costruttive, di rifinitura e dotazione d'impianti e servizi propri della categoria. Nelle località a vocazione turistica possono essere qualificati in A/2 anche abitazioni prive di riscaldamento. Una delle caratteristiche che li distingue può essere la presenza di almeno 2 servizi igienici.
  • A/3 = Abitazione di tipo economico: unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per quanto riguarda la rifinitura che per materiali impiegati e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili. Il grado di finimento è fra l'ordinario ed il semplice, l'ampiezza dei vani medio-piccola, completezza d'impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili.
  • A/4 = Abitazione di tipo popolare: unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata d'impianti quantunque indispensabili. Tale categoria non trova più applicazione alle unità immobiliari abitative di recente edificazione, ma può essere attribuita ad abitazioni di vecchia costruzione con grado di finimento semplice, con dotazione scarsa d'impianti e non corrispondenti agli standard correnti. In passato molte unità immobiliari sono state accatastate in questa categoria (anche gli edifici per edilizia economica e popolare) ma oggi le nuove costruzioni, tranne rare eccezioni, non hanno le caratteristiche per essere definite A/4.
  • A/5 = Abitazioni di tipo ultra-popolare: unità immobiliari appartenenti a fabbricati edificati nel periodo antecedente agli ultimi eventi bellici, non ristrutturati e con livelli costruttivi e di dotazioni d'impianti e di servizi insufficienti oppure ordinariamente inferiori agli standard attuali; la rifinitura è di modesto livello e vetustà. In realtà esse non rappresentano più unità abitative ordinarie.
  • A/6 = Abitazione di tipo rurale: come le abitazioni del tipo ultra-popolare (A/5), le abitazioni di tipo rurale sono rispondenti, nello spirito della norma, a realtà edilizie e di utilizzazione consueta all'epoca della formazione del N.C.E.U. Attualmente queste unità non rappresentano più tipologie abitative ordinarie perché sono al di fuori degli standard minimi indispensabili per l'uso a cui dette categorie fanno riferimento. Gli immobili già censiti in questa categoria (A/6) sono caratterizzati dall'assenza o carenza degli indispensabili servizi igienici e, spesso, anche di altre dotazioni ora ritenute indispensabili. Attualmente queste unità vengono adeguate alle minime condizioni abitative - e, quindi meritano un nuovo appropriato classamento - oppure non avendo subito interventi di riadattamento per il principio dell'ordinarietà non possono che essere classate -sia pure nelle classi più basse - nella categoria che rappresenta le unità più povere di dotazioni: la categoria A/4.
  • A/7 = Abitazione in villino: per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree coltivate o meno a giardino. Normalmente una unità immobiliare per essere classificata "villino", deve essere composta da almeno 3 vani più una cucina e i servizi.
  • A/8 = Abitazioni in ville: Devono intendersi ville quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario. Sono costituite da un numero elevato di vani con rifiniture interne di discreto pregio. Sono ubicate generalmente nella periferia dei centri più importanti oppure in campagna e in zone di villeggiatura circondate da abbondante verde (parco, giardino, cortile).
  • A/9 = Abitazioni in castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici: In questa categoria ricadono i castelli ed i palazzi che per loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. E' compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, consimili nelle altre categorie. I castelli di proprietà dello Stato, se ospitano pinacoteche, biblioteche, musei, gallerie, si devono assegnare alla categorie B/6. Se invece a causa del loro interesse storico od artistico, sono conservati senza alcuna delle particolari sopraddette destinazioni, quali monumenti nazionali inaelinabili, si fanno rientrare nella categorie A/9, senza però determinare determinare la rendita.
  • A/10 = Uffici e studi privati: Possono essere uffici privati e "open space". Dette unità immobiliari sono caratterizzati dalla presenza di ampie superfici, da attrezzare con pareti mobili, secondo le esigenze temporali dell'ufficio. Possono ospitare scuole private, agenzie assicurative, laboratori professionali (per esempio gabinetti medici ubicati nei piani elevati, laboratori odontotecnici, laboratori per analisi ecc.)
  • A/11 = Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi: Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, nuraghi, dammusi, chalet, baracche in zone terremotate ecc. Nell'attribuzione di questa categoria bisogna essere più che certi che la UIU siano sicuramente tipiche del luogo: un esempio su tutti è costituito dai trulli pugliesi.


GRUPPO B (IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA)
In questo gruppo vengono riportati tutti gli immobili per lo più di uso pubblico (escluso B/7 e B/8) e le cui attività ospitate non hanno fini di lucro.
  • B/1 =  Collegi e convitti: Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme.
  • B/2 = Case di cura e ospedali: Costruiti o adottati per tale destinazione, non suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro.
  • B/3 = Prigioni e riformatori: Questa categoria è ben identificabile e non ha bisogno di ulteriori specifiche.
  • B/4 = Uffici pubblici: Si comprendono in questa categoria gli uffici vescovili e parrocchiali adibiti a uffici costituenti unità immobiliari indipendenti. Molti uffici considerati pubblici (es. gli uffici postali) nel tempo hanno subito trasformazioni di proprietà e di produzione di reddito, quindi non vanno più accatastati con questa categoria.
  • B/5 = Scuole e laboratori scientifici: Costruiti o adottati per tale destinazione, non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro
  • B/6 = Biblioteche ecc.: Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9. Rientrano nella B/6 anche i castelli di proprietà dello Stato, se ospitano pinacoteche, biblioteche, musei, gallerie. I circoli ricreativi sono da assegnare alla categoria B/6 quando non hanno fine di lucro e, in quanto tale, sono assimilabili alle unità immobiliari adibite ad attività culturali.
  • B/7 = Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti: le cappelle e gli oratori di proprietà di privati non destinati all'esercizio pubblico dei culti vanno accertate nella categoria B/7 e sono soggette a determinazione della rendita catastale.
  • B/8 = Magazzini sotterranei per deposito derrate: Un magazzino adibito alla conservazione di prodotti agricoli, qualora non sia da ritenersi rurale, si accerta come unità immobiliare della categoria C/2, a meno che, essendo sotterraneo, non debba essere accertato come unità immobiliare della categoria B/8. I locali ad uso deposito e stagionatura dei formaggi o di altri prodotti dell'industria alimentare, quando sono privi d'attrezzatura industriale e suscettibili senza radicali trasformazioni, di ordinaria destinazione, sono da considerarsi come magazzini e locali di deposito, e pertanto da accertarsi nella categoria C/2, a meno che , essendo sotterranei, non debbano essere accertati come unità immobiliare della categoria B/8.
GRUPPO C (IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA)
In questo gruppo troviamo negozi, botteghe, magazzini ed altre destinazioni che hanno fine di lucro ad eccezione delle categorie C/4, C/5 e C/6 per cui è necessario che non ci sia scopo di lucro.

  • C/1 = Negozi e botteghe: Locale avente accesso indipendente, adibito ordinariamente alla vendita di merci e prodotti in genere, anche se mancante di mostra. Rientrano nella C/1 i locali occupati da barbieri, modiste, orologiai, nonché uffici telefonici, le ricevitorie postali, i banchi del lotto, le esattorie delle imposte dirette, le agenzie bancarie o assicurative, le biglietterie, le sale d'aspetto delle linee automobilistiche di servizio pubblico, gli ambulatori medici ecc. posti in comuni locali che hanno ingresso diretto dalla strada pubblica e comuni caratteristiche dei locali per bottega. Vi rientrano anche i locali adibiti ad esposizione o a "musicstore" ed in genere quei locali singoli o a gruppi - costituenti unità immobiliari - dove si effettua la vendita, con prevalenza al dettaglio, di merci, di manufatti, prodotti, derrate ecc. e quei locali dove la vendita si accompagna con prestazioni di servizio come, ad esempio, trattorie e ristoranti, pizzerie, panetterie (intese come locali di vendita al minuto del pane), bar anche se compresi in una stazione ferroviaria o simili), caffè ecc.
  • C/2 = Magazzino ad uso deposito: fienili, soffitte e cantine disgiunte dall'abitazione; locali dove si esercita la vendita all'ingrosso di merci, manufatti, prodotti, derrate ecc. o solo adibiti a contenere questi ultimi, ma che non abbiano appressamenti per mostre (vetrine). Generalmente i locali della categoria C/2 sono di maggiori dimensioni rispetto a quelli della C/1, sono ubicati in posizione prevalentemente eccentrica e non hanno, di solito, apprestamenti per mostre. Sono C/2 anche i depositi per merci compresi nel recinto di una stazione ferroviaria o di un aeroporto.
  • C/3 = Laboratori per arti e mestieri: Sono C/3 anche quando costituiti da diversi tipi di costruzione, come, ad esempio, una falegnameria con tettoia per deposito legnami o locali utilizzati per la lavorazione artigianale del marmo; i caseifici, i forni da pane, i macelli e i molini di scarsa importanza economica e quando occupano comuni locali suscettibili di diversa destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni; sono C/3 anche le officine per la riparazione di autoveicoli; gli impianti per lavaggio autovetture, se dotati di attrezzature semplici e, quindi, con esclusione degli impianti fissi nei locali; le porzioni di stazioni di servizio adibite ad autofficine e/o autolavaggio chiuso, con idonea attrezzatura e relativa area asservita; tutti quei locali nei quali gli artigiani (per esempio fabbri, falegnami ecc.) provvedono alla lavorazione e alla trasformazione di semilavorati, in prodotti finiti. Questi locali adibiti a laboratori artigianali sono normalmente ubicati in periferia o nel corpo delle città e solo eccezionalmente in località centrali. Di regola non hanno gli adattamenti delle botteghe per la vendita, sebbene talvolta l'artigiano lavori non soltanto per commissione ma anche per la vendita diretta al pubblico.
  • C/4 = Fabbricati e locali per esercizi sportivi: Costruiti o adottati per tale destinazione, non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro. Sono C/4 anche i ricreatori religiosi, le costruzioni destinate all'esercitazione dei pompieri, i locali e i fabbricati per il dopolavoro.
  • C/5 = Stabilimenti balneari e di acque curative: Fabbricati per la previdenza sociale, adibiti a stabilimenti termali dalla previdenza sociale.
  • C/6 = Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse: Box per auto, posti auto scoperti, rimesse per autoveicoli o per imbarcazioni, autorimesse. Queste ultime se costruite o adattate per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro.
  • C/7 = Tettoie chiuse o aperte: Quando non destinate ad uso pubblico si determina la sola consistenza. Lavatoi pubblici coperti, posti auto su aree private coperte o su piani "pilotis". Queste ultime unità immobiliari, caratterizzate da spazi delimitati con segnaletica a terra - ricavati su aree o spazi privati, quali i piani "pilotis", e che venivano censite nella categoria C/6, troveranno ora collocazione nella categoria C/7.


GRUPPO D ( IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE)
In questo gruppo vanno censite tutte quelle grosse attività che danno grossi profitti.
  • D/1 = Opifici: Fabbricati ove si svolge un'attività industriale a mezzo di meccanismi inamovibili per necessaria infusione, ovvero gli stabilimenti o le fabbriche che occupano interi fabbricati o porzioni di fabbricati nei quali si svolge un'attività intensa a produrre un bene economico e, comunque, capace di trasformare la materia prima in prodotti finiti e vendibili (ad  esempio una fabbrica di automobili o di motocicli, un polverificio, uno zuccherificio, una distilleria, ecc.), oppure si tratta di attività intensa a generare prodotti e servizi per venderli ad altri o ricavarne un'utile (ad esempio, autosilos dotati d'impianti di sollevamento delle autovetture); o di falegnamerie che non hanno carattere artigianale, cabine elettriche, centrali idroelettriche. Rientrano inoltre nella stessa categoria anche i forni da pane, i caseifici e i molino di rilevante importanza economica e cioè, quando, per le condizioni di fatto, vi si possono riconoscere le caratteristiche degli opifici. Nel dichiarare immobili o parti di essi in questa categoria è necessario essere certi che ci sia trasformazione di materia prima e creazione di prodotti e/o servizi che producono utili.
  • D/2 = Alberghi e pensioni: Villaggi turistici, le case di riposo o i pensionati per anziani, le locande, gli ostelli e i dormitori.
  • D/3 = Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli simili: Discoteche, parchi gioco, zoo-safari e simili quando hanno fine di lucro. Le attività esercitate sono caratterizzate essenzialmente dalla cessione di servizi o svaghi a pagamento e sono pertanto assimilabili a quelle esercitate nei locali per spettacolo.
  • D/4 = Case di cura e ospedali: Quando hanno fine di lucro.
  • D/5 = Istituti di credito, cambio ed assicurazione: Quando hanno fine di lucro.
  • D/6 = Fabbricati e locali per esercizi sportivi: Quando hanno fine di lucro. Sale per bowling, stadi e piscine, aree con attrezzature sportive, campi sportivi senza costruzioni (ad es.: calcetto, tennis, pallavolo, basket, baseball, ecc.) o cono semplici gradinate, impianti con attrezzature sportive, anche con coperture pressurizzate. Si considerano attrezzature sportive anche i campi da golf, i maneggi e simili.
  • D/7 = Fabbricati per le speciali esigenze industriali: Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. Sono compresi in essi i caselli esistenti negli svincoli autostradali ed i locali per deposito attrezzi posizionati lungo le autostrade concesse all'industria privata, gl'impianti per il lavaggio auto (se del tipo automatico con presenza di attrezzature specifiche e semprechè non rientrino a far parte delle stazioni di servizio); le discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con gestione reddituale; le aree di deposito di rottami, inerti, ecc. nel caso in cui oltre al deposito, nelle aree in cui si svolge l'attività di lavorazione e commercializzazione del materiale, anche se con carattere sussidiario; gli impianti di depurazione delle acque  di rifiuto delle proprietà di persona o società esterna o estranea al complesso abitativo (condomini "orizzontali" o consorzi residenziali) per cui si possa ipotizzare che la relativa gestione sia reddituale; le porzioni di costruzioni utilizzate dai concessionari d'auto, se dotate di locali con attrezzature specifiche per le operazioni di manutenzione degli autoveicoli; i caselli ferrotranviari; le centrali del latte; i fabbricati per gl'impianti d'estrazione di acque dal sottosuolo ed in genere le industrie denominate "di occupazione" ovvero sia le "industrie estrattive" (quelle cioè che hanno lo scopo di ricavare direttamente dal sottosuolo i suoi prodotti).
  • D/8 = Fabbricati per le speciali esigenze commerciali: Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. Sono compresi in essi: le aree per deposito di rottami o inerti, porti turistici, ecc. qualora la loro destinazione sia di semplice stoccaggio; capannoni industriali utilizzati per la conservazione dei surgelati; macelli; campeggi; fiere; spazi espositivi; mostre; mercati; compendi commerciali come i grandi magazzini di supermercati, ipermercati ed autogrill autostradali; gli autosilos privi d'impianti di sollevamento ed i parcheggi "a raso" di tipo pubblico; i parcheggi a pagamento su aree private; i posti barca nei porti turistici costituiti da ben delimitati specchi d'acqua sui quali vengono esercitati diritti reali - ancorché in regime di concessione demaniale - e caratterizzati dalla presenza di servizi, quali l'approdo, anche se del tipo galleggiante, l'allaccio per la fornitura d'acqua, di luce, di telefono, oltre ad eventuali locali di uso esclusivo; le serre, nel caso in cui la loro funzione sia di solo stoccaggio di piante e fiori; anche se in stato vegetativo, in quanto è preminente l'attività commerciale.
  • D/9 = Edifici galleggianti e ponti: Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo; i ponti privati soggetti a pedaggio. I ponti e le passerelle non privati si accertano nella categoria E/2.
  • D/10 = Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole: Nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono costruiti. Ad esempio costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, quali, ad esempio, i silos in muratura per la stagionatura di foraggi o per la conservazione di cereali, i locali o strutture a servizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, quali ad esempio, i silos in muratura per la stagionatura di foraggi o per la conservazione di cereali, i locali o strutture a servizio dell'attività agricola adibite alla mera "protezione" di piante allo stato vegetativo non su suolo naturale, che siano, però, prodotti delle colture praticate dall'azienda cui i manufatti stessi sono asserviti ecc. . Vi sono nostre comprese quelle costruzioni destinate ad attività agricole.


GRUPPO E (IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE)
In questa categoria sono compresi tutti gli edifici particolari che non trovano applicazione nelle categorie precedenti e che sono destinati ad uso pubblico.

  • E/1 = Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei: Più precisamente si ritiene che siano da ricomprendere nell'unità immobiliare "stazione" esclusivamente gli immobili o loro porzioni strumentali all'attività del trasporto, vale a dire solo quegli immobili utilizzati a titolo esclusivo dal soggetto giuridico erogante il servizio pubblico per l'esercizio della propria specifica attività. Di conseguenza gli eventuali esercizi commerciali, immobili a destinazione ricettiva od altro, pur ricompresi nel recinto di una stazione od aeroporto (ad es. dutyfree, centri commerciali, dormitori, ostelli, depositi per le merci, bar, ristoranti ecc.) devono essere censiti sulla base delle loro caratteristiche intrinseche derivanti dalla loro destinazione oggettiva e reale e non possono essere inglobati nell'infrastruttura utilizzata per il trasporto pubblico, avente classamento nella categoria E/1.
  • E/2 = Ponti comunali: Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio, nonché passi volanti in prosecuzione di strade pubbliche.
  • E/3 = Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche: In questa categoria restano comprese tutte le unità immobiliari nelle quali si esercitano attività finalizzate al soddisfacimento di esigenze pubbliche, con esclusione di quelle aventi fini esclusivamente o prevalentemente commerciali ed industriali. Ad esempio: i chioschi per informazioni al pubblico, per impianti di erogazione carburanti (limitatamente alla zona destinata all'erogazione del carburante), in uso alle forze dell'ordine, le tettoie ad uso pubblico sulle spiagge, i padiglioni destinati ad uso di refettori per finalità di assistenza pubblica, le pese ed i gabinetti pubblici, le discariche pubbliche, con esclusione di quelle in cui sono presenti immobili o impianti destinati al riciclaggio. Non rientrano in tale categoria i manufatti, anche se eretti su suolo pubblico assegnato in concessione, ove risultino soddisfatti i requisiti di stabile permanenza nel luogo in cui sono installate e di autonomia funzionale e reddituale, previsti dal decreto del Ministero delle Finanze n.28/1998. In particolare dette unità, laddove "raggruppabili in classi", sono da censire nella pertinente categoria ordinaria. Solo immobili "singolari" per l'estrema precarietà della struttura, l'assenza di una permanenza continuativa nel luogo in cui sono installate, nonché per la scarsa diffusione sul territorio, tali da non permetterne il raggruppamento in "classi", possono essere censiti nella categoria E/3.
  • E/4 = Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche: Fiere, spazi espositivi, mostre, mercati e simili, costituite soprattutto da aree scoperte, saltuariamente attrezzate con strutture e stand amovibili per le esigenze espositive, e con modeste costruzioni destinate a soddisfare alcune esigenze primarie (biglietteria, servizi igienici, accoglienza ecc.);  le tettoie infisse su suolo pubblico e le aree attrezzate a sosta per caravan, quando non presentano caratteristiche che determinano le speciali esigenze per un'attività commerciale.
  • E/5 =  Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze: Sono censibili in questa categoria gli immobili adibiti a caserme e fortificazioni, purché abbiano carattere monumentale. Nell'eventualità che in questi immobili o complessi immobiliari trovino ospitalità altre funzioni culturali (musei, scuole, circoli culturali e ricreativi, ecc.), commerciali o terziarie (negozi, uffici ecc.), è necessario verificare preliminarmente la possibilità di articolare gli stessi in distinte unità immobiliari, da censire nelle pertinenti categorie ordinarie o speciali, ed, in caso negativo, operare sulla base del criterio di prevalenza.
  • E/6 = Fari, semafori ecc.: Fari, semafori, torri per rendere di uso pubblico l'orologio comunale.
  • E/7 = Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti: Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti anche se di proprietà di privati, purchè abbiano le caratteristiche proprie all'uso specifico cui sono destinati. Questa categorie comprende esclusivamente i luoghi di culto pubblici, ossia aperti a tutti coloro che professano una determinata confessione religiosa e che risulta coerente con le caratteristiche intrinseche dell'immobile. Al riguardo si evidenzia che già nelle massime vigenti è previsto che destinazioni correlabili a questa fattispecie siano censite in unità autonome (ad esempio gli uffici parrocchiali, gli oratori, i cinema parrocchiali, i magazzini, le autorimesse, la casa canonica ecc.).
  • E/8 = Fabbricati e costruzioni nei cimiteri: Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia. Non possono essere ricompresi in questa categoria gli immobili o le porzioni d'immobili, con destinazione autonoma (ad esempio gli uffici, i magazzini, le autorimesse, la casa del custode ecc.).
  • E/9 = Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E: Questa categoria è il contenitore residuale di tutte le altre costruzioni distinte dalla singolarità tipologica e dalla stretta correlazione dell'uso al soddisfacimento di un pubblico servizio. Valgono pertanto tutte le limitazioni in precedenza citate, ed in particolare non risultano compatibili con tale destinazione le unità immobiliari costruite per le esigenze di un'attività commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero per funzioni diverse purchè dotate di autonomia funzionale e reddituale. Tra queste si rilevano i fabbricati, le loro porzioni o i compendi immobiliari destinati ad uffici postali e centri postali meccanizzati, per i quali le qualificazioni pertinenti sono C/1, D/5 e D/7, in relazione ai caratteri dimensionali, tipologici e funzionali.
GRUPPO F (Entità Urbane): In questo gruppo ricadono tutte le entità urbane o gli accessori che non hanno rendita.
  • F/1 = Aree urbane: Possono essere risultanti da una demolizione totale o parziale di fabbricato urbano, da un frazionamento di corti comuni non censibili o di pertinenze scoperte esclusive.
  • F/2 = Unità collabenti: Sono le costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado. Tra queste le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, in cui l'immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzazione non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata un'apposita autocertificazione (da realizzare nello spazio destinato alla relazione nel file DOCFA) attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.
  • F/3 = Fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione: Possono essere interi fabbricati o porzione di essi. Di solito tale categoria si utilizza quando in un fabbricato sono stati ultimate per l'abitazione o l'uso soltanto alcune UIU e di esse non si può decidere ancora nè la consistenza, nè la destinazione.
  • F/4 = Fabbricati o loro porzioni in corso di definizione: Si tratta di unità per le quali non è possibile stabilire la reale superficie.
  • F/5 = Lastrici solari: Per lastrico solare si deve intendere una terrazza praticabile, completa di parapetti e con accesso autonomo.