giovedì 23 luglio 2015

GUIDA AI RUOLI IN CANTIERE PARTE 2: IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE.

In questo post parleremo della responsabilità di un'altra importantissima figura di cantiere: IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA che a sua volta è diviso in

  • IN FASE DI PROGETTAZIONE 
  • IN FASE DI ESECUZIONE
La figura del coordinatore della sicurezza fu introdotta con la legge Dlgs.494/96 per arginare le problematiche di gestione della sicurezza nei cantieri ed aiutare i controlli già esistenti (S.pre.sal ASL e Direzione del lavoro competente per provincia) a garantirla.
Tuttavia la precedente legge (d.lgs 494/96) fu soppiantata dalla nuova normativa "Il Testo unico della sicurezza" (D.lgs.81/2008).
In particolare l'articolo legato al Coordinatore per la sicurezza è l'articolo 91 del D.lgs.81/2008. Ma andiamo con ordine ed iniziamo a descrivere come funziona:

Art.91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

  1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:


  1. Redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
  2. Predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.
    b-bis) Coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90 comma 1:

2. Il fascicolo di cui al comma 1 lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico professionale in relazione al piano di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante l'attività di scavo dei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a indicare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica e svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della Difesa, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale e del Ministero della Salute.

Sanzioni per il coordinatore per la progettazione
Art.91, comma 1: arresto da tre o sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40€

Art.92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

  1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
    1. Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, e la corretta applicazione delle relative delle procedure di lavoro;
    2. Verifica l'idoneità del piano di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1 lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
    3. Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
    4. Verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza (R.L.S o R.L.S.T) finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
    5. Segnala al Committente o al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta dalle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli: 94, 95, 96, 97 comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsti, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto . Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza allo S.pre.sal ASL e alla Direzione Provinciale  del Lavoro territorialmente competenti;
    6. Sospende, in caso di pericolo grave o imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
  1. 2 Nei casi in cui all'articolo 90 comma 5, Il Coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1 redige il P.S.C. (Piano di Sicurezza di Coordinsmento) e predispone il Fascicolo del Fabbricato , di cui all'articolo 91 comma 1, lettera a) b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b)
Sanzioni per il coordinatore per l'esecuzione
Art.92, comma 1 lett 1), 2) 3) 5) 6) e 1.2): arresto da tre o sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40€

Art.92 comma 1 d): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096 a 5260€

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