giovedì 31 agosto 2017

L' ABUSIVISMO EDILIZIO, NECESSITÀ O DOLO? CHE COSA E' VERAMENTE E DA COSA NASCE? ( parte 2: legge Ponte e situazioni anni 60)

Nel post precedente abbiamo parlato di abusi edilizi in seguito agli eventi recenti accaduti ad Ischia, cercando di far il più possibile chiarezza circa le cause.
Parto da queste date ,a mio avviso centrali per far capire la problematica, portandovi le norme di riferimento commentandovele per cercare di tradurvele in pratica.

1) Ante 1942 immobili sprovvisti di concessione edilizia sono  comunque SEMPRE LEGITTIMI
2) Dal 1942 al 1967 sprovvisti di concessione edilizia
  • Dentro i centri abitati NON LEGITTIMI
  • Fuori dai centri abitati LEGITTIMI

3) Dal 2 settembre 1967 tutti gli immobili devono essere dotati di concessione edilizia.

Tutto ciò venne fatto proprio per porre un freno alla dilagante edilizia (anche di "necessità") ed ottenere dai privati interessati dalle edificazioni, purtroppo permane la facoltà del piano regolatore peri Comuni ( che è lo strumento attraverso al quale è possibile guidare una corretta progettazione dell'ambiente costruito) Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 28 Ottobre 1967, n. 3210 Istruzione per l'applicazione della legge 6 Agosto 1967, N. 765, recante modifiche ed integrazione alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 potrete farvi un idea
Vi riporto uno stralcio preso proprio dal link soprastante tanto per farvi un'idea di cosa è successo nel 1967 con la legge ponte:


"1. FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI DI DISCIPLINA URBANISTICO-EDILIZIA - INTERVENTI SOSTITUTIVI (ART.1, 2 e 11)A)Formazione dei piani regolatori generali (art.1 e 2). - Spesa per la redazione dei piani (art.1, comma 1).L'art.1 della nuova legge modifica l'art.8 della legge urbanistica del 1942 riguardante la formazione dei piani regolatori generali, l'obbligo di detta formazione per i comuni inclusi in appositi elenchi e l'eventuale intervento sostitutivo dell'autorità statale in caso di inadempienza da parte delle amministrazioni comunali.Il predetto art.1 mantiene e riafferma la facoltà per tutti i comuni - senza distinzione di grandezza e di importanza - di formare il piano regolatore generale del proprio territorio ed introduce una innovazione di carattere procedurale, stabilendo che la delibera consiliare, con la quale il comune decide di procedere alla formazione del piano regolatore, non è soggetta, come è avvenuto finora, all'approvazione della giunta provinciale amministrativa, ma diventa esecutiva ai sensi dell'art.3 della legge 9-6-1947, n.530.Lo stesso articolo precisa che la spesa per la formazione dei piani è obbligatoria.Mentre rimangono inalterati il secondo ed il terzo comma del citato art.8 della legge urbanistica del 1942, relativi all'obbligo della formazione del piano per i comuni inclusi in appositi elenchi, la nuova legge sostituisce gli ultimi tre commi dello stesso art.8, modificando sostanzialmente le modalità e le forme dell'intervento sostitutivo.Invero, la grande maggioranza dei comuni finora inclusi negli elenchi non ha formato il piano ovvero non lo ha adottato o, infine, non lo ha presentato ai competenti organi per l'approvazione. Ciò è avvenuto anche perché i poteri di intervento attribuiti all'autorità statale si sono rivelati in pratica privi di qualsiasi efficacia, cosicché l'inadempienza da parte dei comuni obbligati non ha trovato il giusto e necessario correttivo rappresentato dall'azione sostitutiva dell'autorità statale.Il sistema previsto dalla citata norma per i comuni obbligati - inclusi in elenchi dopo l'entrata in vigore della legge - può così riassumersi:a) nomina dei progettisti ovvero conferimento dell'incarico per la formazione del piano: la relativa delibera deve essere adottata entro 3 mesi dalla data del decreto di inclusione in elenco. Ovviamente, anche se la legge parla di "nomina dei progettisti" l'espressione non esclude che l'incarico possa essere assunto dagli uffici tecnici comunali;b) adozione del piano: deve essere deliberata entro dodici mesi dalla data del provvedimento di nomina dei progettisti;c) presentazione del piano al Ministero dei lavori pubblici: deve avvenire entro due anni dalla data di inclusione in elenco;d) inosservanza dei termini suddetti: il prefetto - salvo proroga non superiore complessivamente ad un anno, che il Ministero dei lavori pubblici può concedere in caso di accertata necessità - convoca il consiglio comunale per l'adozione dei relativi provvedimenti entro il termine di trenta giorni, decorso il quale inutilmente, il prefetto stesso nomina, d'intesa con il provveditore alle opere pubbliche, un commissario per gli adempimenti di cui alle lettere a), b), e c);e) restituzione del piano al comune per integrazioni, modifiche o rielaborazione:1) il comune deve provvedere entro il termine di 180 giorni dalla data di restituzione del piano;2) scaduto tale termine, il prefetto convoca il consiglio comunale perché deliberi entro trenta giorni, trascorsi inutilmente i quali, il prefetto stesso nomina un commissario per l'adozione delle modifiche, integrazioni e prescrizioni ministeriali.Va chiarito che, entro il suindicato termine di 180 giorni, il comune deve provvedere sia alla redazione delle modifiche ed integrazioni od alla rielaborazione del piano, sia alla relativa delibera di adozione.E' appena il caso, poi, di precisare che le modifiche di cui sopra non sono evidentemente quelle che l'autorità di controllo può introdurre d'ufficio nel piano: per queste ultime, come si vedrà, la legge richiede soltanto le controdeduzioni comunali da adottare entro novanta giorni;f) iscrizione in bilancio della spesa per la redazione o la rielaborazione d'ufficio del piano: quando in caso di inadempienza comunale il prefetto provvede alla nomina del commissario per la redazione del piano o per la sua rielaborazione, il prefetto stesso, d'intesa con il provveditore alle opere pubbliche, promuove la iscrizione della relativa spesa nel bilancio comunale;g) approvazione del piano da parte del Ministero dei lavori pubblici: deve intervenire entro un anno dalla presentazione degli atti al provveditorato alle opere pubbliche, salvo che il Ministero non restituisca prima gli atti medesimi al comune per rielaborazioni, modifiche od integrazioni.Come vedesi, l'intervento sostitutivo, che in precedenza era facoltativo e limitato alla sola fase di formazione del piano regolatore, diventa ora obbligatorio e viene esteso a tutti gli adempimenti di competenza comunale, ivi compresa la presentazione degli atti al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione."
 Anche questa legge pur proponendosi di superare il lassismo con cui i comuni non si erano mai dotato di strumenti urbanistici (o almeno non tutti) di fatto non rendeva obbligati i comuni a redigerlo infatti:
"Il predetto art.1 mantiene e riafferma la FACOLTÁ per tutti i comuni - senza distinzione di grandezza e di importanza - di formare il piano regolatore"

 per cui potrete trovare casi d'immobili pur obbligati ad avere una concessione edilizia dal 2 settembre 1967 non saranno soggetti al controllo di nessun piano urbanistico proprio perchè NON OBBLIGATORIO per i comuni e di conseguenza edifici anche validi anche quando costruiti in zone nelle quali oggi sarebbe assolutamente vietato dai piani regolatori.
Tuttavia lo stesso regolamento cerca di spingere per la semplificazione dell'iter burocratico per la formazione di un P.R.G infatti all'art 3 trovate questo, sempre nello stesso link riportato sopra e come riferimento: Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 28 Ottobre 1967, n°3210 Istruzione per l'applicazione della legge:


3. SEMPLIFICAZIONE ED ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE (art. 1, comma 1 e 7; art. 3 comma 3; art. 5 comma 1 e 7; art. 12 comma 1, 5 e 6; art. 20) La nuova legge contiene diverse norme intese a rendere più rapido l'iter di approvazione dei piani, attraverso il decentramento e la semplificazione di vari adempimenti ed atti procedurali.


 Questo tanto per far capire che mentre la legge NON IMPONEVA da una parte la pianificazione urbanistica, dall'altra CERCAVA di SEMPLIFICARE L'ITER per le procedure per i PRG.
Quindi bastava che un comune non facesse alcun piano regolatore (abbiamo visto che non era obbligato per legge) ed il controllo del territorio, di fatto, non poteva essere attuato.
Tra i vari documenti ricercati molto interessante è questo Pdf tratto dalla facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa che prende in considerazione non solo la legge Ponte del 67 ma tutta la storia fino agli 70 (77 per la precisione).
Potete vedere dal loro file il risultato della scarsa dotazione di Piani regolatori (tranne le grandi città) ancora negli anni'60 da pag.12 a pag.15, quindi un territorio di fatto non salvaguardato almeno fino alla fine degli anni 70 ed inizio 80.
Se desiderate informazioni circa lo stock immobiliare italiano, per sapere età, numero, tipo d'intestatari (privati o aziende), rendite totali, numero di edifici per classe catastale ecc.  L'Agenzia delle Entrate ha realizzato questa bellissima guida informativa : Gli Immobili in Italia 2017  
Altre informazioni utili le potete trovare sul sito del INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) 





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